Vai ai contenuti

Donazioni dirette e donazioni indirette: quali differenze

Salta menù
Salta menù
Catalogo
Corsi Online
Catalogo
Corsi Online
Catalogo
Corsi Online
Teseo
Salta menù
Salta menù

Donazioni dirette e donazioni indirette: quali differenze

Formazione e consulenza per lo sviluppo aziendale - TESEO
Pubblicato da Teseo in Formazione · Lunedì 14 Apr 2025 · Tempo di lettura 4:45
Tags: Donazionidiretteeindirette
in collaborazione con

Articolo a cura di:
GIOVANNI CARLONI
Docente e consulente patrimoniale TESEO.

Nell’ambito della prestazione di un servizio di consulenza finanziaria e patrimoniale le donazioni sollevano molti interrogativi.

Spesso chi effettua una donazione di denaro, di diritti reali o di proprietà immobiliari non è pienamente consapevole dei suoi effetti civilistici e fiscali, immediati e prospettici.

La donazione non è solo un contratto tipico, ovvero normato dal Codice civile (artt. 769 e seguenti), che prevede all’art. 782 la forma dell’atto pubblico in presenza di due testimoni qualora la donazione non sia di modico valore, ma anche un contratto unilaterale a titolo gratuito attraverso il quale un soggetto, c.d. donante, si impoverisce di un determinato attivo patrimoniale (denaro, beni mobili o immobili) arricchendo un altro soggetto, definito donatario, per spirito di liberalità, ovvero non essendone obbligato.

La donazione si dice “indiretta” quando la “causa” del contratto – ovvero l’impoverimento del donante ed il contestuale arricchimento del donatario per spirito di liberalità – è soddisfatta attraverso uno o più negozi giuridici diversi dalla donazione tipica ad esecuzione diretta.

A tal proposito, si possono fare diversi esempi.

Si pensi alla rinuncia ad un diritto reale di godimento da parte di una persona. La rinuncia ad un diritto di abitazione, uso o usufrutto su un dato immobile, genera un impoverimento del rinunciante e un arricchimento del nudo proprietario del medesimo immobile, che si ritroverebbe ad averne la piena proprietà. Il pagamento di un debito altrui o la rinuncia ad un diritto di credito sono donazioni indirette, così come un contratto di cointestazione di un conto corrente alimentato solo da uno dei due cointestatari. Molto frequente è l’acquisto di beni a favore altrui effettuato con denaro proprio. Un soggetto che provveda al pagamento di un immobile o di un’azienda fornendo la liquidità all’acquirente o pagando direttamente il venditore, senza intestarsi quel bene, sta effettuando una donazione indiretta.

In generale, sia le donazioni dirette che indirette sono assoggettate alle tasse di donazione e successione vigenti, salvo esclusioni previste dalla Legge. Quando una liberalità indiretta ha per oggetto l’acquisto di un immobile o di un’azienda che determini il pagamento dell’IVA o dell’imposta di registro in misura proporzionale, al fine di evitare una doppia imposizione, è prevista dall’Art.1 comma 4 bis del TUS (Testo Unico Successioni) l’esenzione dalle imposte di donazione.

Le donazioni dirette e indirette fanno parte dell’asse ereditario del soggetto donante, per cui è importante tenerle in considerazione in un’attività di pianificazione successoria, dato che concorrono al conteggio delle quote di legittima degli eredi legittimari del donante. La violazione delle quote che la legge riserva a stretti congiunti (in primis figli/discendenti e coniuge e, in assenza di discendenti, anche i genitori/ascendenti) può avvenire sia attraverso le disposizioni testamentarie che attraverso le donazioni effettuate dal de cuius in vita, per cui occorre considerarle attentamente nella rappresentazione degli effetti civilistici di una successione (legittima o testamentaria che sia).

Diversa è la connotazione di un bonifico, di un assegno o di un giro-titoli (cambio intestazione dossier titoli), perché sono meri atti dispositivi e non negozi giuridici o contratti diversi dal contratto di donazione tipica. Pertanto, in assenza di ulteriori negozi giuridici ad essi collegati (es. acquisto di una casa da parte del donatario), un bonifico, un assegno o un giro-titoli, si configurano come donazioni tipiche ad esecuzione diretta (Vedi Sentenza di Cassazione n.18725 del 27.07.20217) e, qualora non siano di modico valore, richiedono la forma dell’atto pubblico con due testimoni, a pena di nullità (per assenza di un elemento essenziale del contratto - Art. 1425 comma 4 del C.C.). L’assenza dell’atto pubblico in una donazione tipica diretta comporta, quindi, la mancata stabilità dell’attribuzione patrimoniale, dato che la nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse (si pensi ai creditori e/o agli eredi del donante).

Con riferimento alla polizza vita di investimento, la stessa è assimilabile ad una donazione indiretta dei premi in essa versati. La donazione, in questo caso, è chiaramente differita al momento del decesso del soggetto contraente assicurato, ovvero al momento in cui la Compagnia d’assicurazione è tenuta a liquidare la somma investita al beneficiario caso morte. È indubbio che in tale circostanza i premi versati costituiscono la misura dell’impoverimento del contraente assicurato e il contestuale arricchimento del beneficiario, non entrando in gioco l’eventuale rivalutazione finanziaria e la componente di rischio demografico prevista dal contratto di polizza. Non a caso l’art. 1923 C.C. prevede al secondo comma l’assoggettamento dei premi versati in polizze vita ad azioni di collazione, riduzione e revocatoria.

Una corretta pianificazione successoria deve quindi tenere in considerazione tutte le componenti dell’asse ereditario di un cliente, cui fanno parte tutte le donazioni dirette e indirette da lui effettuate. Il valore da attribuire alle somme di denaro donate è quello nominale, mentre le donazioni che hanno avuto ad oggetto attivi patrimoniali come immobili o aziende, sono valutati alla data dell’apertura della successione e non alla data della donazione. Questo aspetto è molto importante per valutare i possibili effetti di eventuali azioni di collazione o di riduzione da parte, rispettivamente, di eredi collatizi o legittimari del donante al momento della sua futura successione.


Copyright © 1999 - 2025 Teseo srl. Tutti i diritti riservati
Resta aggiornato su corsi, eventi e attività
Copyright © 1999 - 2025 Teseo srl. Tutti i diritti riservati
TESEO Srl
via Bocchette angolo via dei Fabbri snc,  
55041 Camaiore (LU)
Tel. 0584.338254 - 338275 - Fax 0584.1811011
segreteria@teseofor.it - P.Iva "00706110459"
Resta aggiornato su corsi, eventi e attività
TESEO Srl
via Bocchette angolo via dei Fabbri snc,  
55041 Capezzano Pianore - Camaiore (LU)
Tel. (+39) 0584 338254 - 338275
Fax (+39) 0584 1811011
segreteria@teseofor.it
P.Iva 00706110459
TESEO Srl
via Bocchette angolo via dei Fabbri snc,  
55041 Camaiore (LU)
Tel. (+39) 0584.338254 - 338275
Fax (+39) 0584.1811011
segreteria@teseofor.it
P.Iva 00706110459
TESEO Srl
via Bocchette angolo via dei Fabbri snc,  
55041 Camaiore (LU)
Tel. (+39) 0584.338254 - 338275 - Fax (+39) 0584.1811011
segreteria@teseofor.it - P.Iva 00706110459
Torna ai contenuti